Tutelare il diritto dei cittadini a farsi un’opinione completa e corretta sulle proposte e sulle posizioni delle forze in campo durante la sfida elettorale. Ecco qual è il dovere di un buon giornalista durante una competizione elettorale ed ecco in cosa consiste la par condicio.

La legge n. 28/2000  disciplina i programmi televisivi di informazione e la comunicazione politica, sia essa all’interno di quotidiani o periodici su carta stampata che su testate online, distinguendo fra due diversi periodi: quello non elettorale e quello elettorale. Chiamate a dettare le disposizioni attuative della normativa primaria sono, per la RAI, la Commissione parlamentare di vigilanza e, per le televisioni e le radio private, oltre che per le testate online e cartacee, l’AGCOM-Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si avvale a livello locale dei Comitati regionali per le Comunicazioni.

Par condicio in periodi non elettorali

Durante i periodi non elettorali, in base a quanto previsto da Commissione parlamentare e Autorità, la comunicazione politica è regolamentata, sempre, da due regolamenti distinti ma condivisi, a partire dalla delibera n. 200/00/CSP dell’AGCOM, integrata dalla delibera n. 22/06/CSP.

Par condicio nei periodi elettorali

In occasione di ogni singola consultazione elettorale, i due organismi provvedono a emanare specifici regolamenti sulla cui osservanza vigila l’Autorità, attraverso l’attività di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva nazionale. A livello locale, l’attività di vigilanza è rimessa ai competenti comitati regionali per le comunicazioni.

Per quanto riguarda la prossima tornata di votazioni regionali, di cui già abbiamo parlato per approfondire gli aspetti comunicativi di una campagna elettorale, i parametri specifici della par condicio sono stati fissati dall’AGCOM con Delibera n. 323/20/CONS del 22 luglio 2020, divenuta operativa il 5 agosto 2020, ovvero 45 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Relativamente ai programmi televisivi, la normativa si attua in maniera diversificata a seconda della natura delle trasmissioni. Nei programmi di comunicazione politica la parità tra i candidati alle elezioni deve essere assoluta, nei programmi di informazione va seguito il principio generale del rigoroso rispetto della pluralità dei punti di vista e della necessità del contraddittorio, dando spazio a tutte le voci in campo.

Per tutti, invece, vale il divieto di pubblicare, nei 15 giorni precedenti la data delle elezioni, sondaggi politici ed elettorali, anche nel caso in cui questi siano stati svolti in precedenza. Stesso divieto vale per notizie, dichiarazioni o commenti sui sondaggi effettuati, fatta eccezione per i casi in cui si faccia riferimento a sondaggi già diffusi prima del periodo di divieto.

Le sanzioni

La trasgressione di leggi e regolamenti sulla par condicio vanno da sanzioni pecuniarie a partire da 20mila euro alla sospensione della trasmissione o testata per 30 giorni.